Le AREE P.E.E.P. (Programma per l’Edilizia Economica e Popolare)
sono quelle aree riservate alla costruzione di case di tipo economico e popolare anche conosciute come “Piano di Zona” o “Piano 167” dal numero della legge che le ha introdotte.
L. 167 del 18 aprile 1962. Tale legge venne successivamente integrata dalla L. 865/71.
Queste aree venivano a far parte del patrimonio del comune ,
che concedeva il diritto di superficie o diritto di proprietà per la costruzione di case popolari ad enti pubblici o costruttori a tempo determinato, con durata in generale tra 60 e 99 anni.
Gli immobili, realizzati mediante tali agevolazioni edilizie, erano tuttavia interessati da alcune limitazioni al loro utilizzo. I vincoli principali riguardano la locazione e la vendita degli stessi per quanto riguarda:
- i requisiti necessari per potere acquistare un alloggio;
- l’iniziale non locabilità o inalienabilità;
- la successiva possibilità di locare o alienare, ma a canone e prezzo imposto, autorizzati dal comune.
In senso generale la normativa prevedeva che le unità immobiliari in zona 167
potessero essere alienate o locate quando fossero decorsi 5 anni dal rogito notarile di assegnazione definitiva,
salvo deroga ed autorizzazione del Comune e quando intervenivano i previsti e documentati motivi, quali:
- il decesso dei titolari del diritto;
- il trasferimento in altra Provincia per cause di lavoro;
- gravi motivi economici;
- motivi di salute documentabili;
- incremento o diminuzione del nucleo familiare che renda inadeguato l’alloggio;
- ritiro in casa di riposo.
La prima alienazione o la locazione poteva avvenire esclusivamente a favore di soggetti che avevano, al momento della stipula dell’atto, i requisiti per l’accesso all’edilizia PEEP e al prezzo o al canone non superiore a quello determinato secondo determinati criteri.
Il prezzo massimo di cessione dell’alloggio per le successive vendite, veniva determinato secondo il prezzo di cessione stabilito in “Convenzione” con il Comune.
La lettura delle Convenzioni risulta oggettivamente di natura molto tecnica e di difficile “interpretazione” soprattutto per quel che concerne l’accertamento dell’obbligo di osservare il prezzo massimo anche nelle cessioni successiva alla prima.
Nel comune di Roma fino a pochi anni fa, in caso di alienazione successiva alla prima, si procedeva alla richiesta di una domanda volta all’ottenimento di un “certificato di prezzo massimo di cessione” che autorizzava il venditore sulla base della convenzione del piano.
Alla vendita ad una certa cifra (prezzo imposto), oppure senza limitazioni, a seconda del piano di zona in oggetto.
Tale certificato ad oggi non viene più rilasciato dal comune di Roma.
Sulla questione dei prezzi massimi sono intervenuti molteplici pareri ed interpretazioni fin dagli inizi del 2000.
Arrivando così alla sentenza del Tribunale civile di Roma Sez X in composizione monocratica in data 2 maggio 2014 che interveniva sull’argomento
affermando l’applicabilità del prezzo massimo di cessione anche alle cessioni successive alla prima per gli alloggi realizzati in diritto di superficie.
Infine nella ormai nota data del 16 settembre 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, depositavano in cancelleria la conferma all’orientamento già espresso dal Tribunale Civile di Roma del 2 maggio 2014.
Confermando che il vincolo del prezzo massimo di cessione dovesse essere rispettato anche per le cessioni dell’immobile successive alla prima vendita,
con la eventuale conseguente nullità parziale del contratto e precisamente del requisito relativo al prezzo, con sostituzione del prezzo massimo di cessione a quello di libero mercato convenuto dalle parti.
In ottemperanza a tali orientamenti, il comune di Roma ha emanato la Delibera 40 del 6 Maggio 2016 e successiva Delibera di GC 13 del 5 Agosto 2016.
Sulla base delle quali venivano stabilite le modalità e gli adempimenti per procedere alle richieste di affrancazione e di trasformazione
(piani di zona in diritto di superficie dove è possibile procedere anche “all’acquisto del terreno”, se previsto).
le stesse sono state modificate ed integrate dalla Delibera CC n. 37 del 10/04/2018 volta a far chiarezza sulle modalità di calcolo e sulle procedure di stipula delle convenzioni.
Ad oggi con l’entrata in vigore dell’attuale ed ultima Delibera A.C. n.116 del 2018, sono state apportate importanti modifiche alle precedenti, relativamente a:
- nuove modalità di determinazione del corrispettivo dell’affrancazione e/o trasformazione
- importo minimo da versare pari ad € 2.500,00 nel caso in cui il calcolo del corrispettivo dovesse risultare inferiore a tale soglia.
- possibilità di rateizzazione dell’importo determinato, fermo restando che si potrà affrontare la stipula esclusivamente al pagamento dell’intero importo calcolato.
- possibilità di chiedere i “ricalcoli” per le domande presentate dopo la pubblicazione della nuova delibera .
- versamento di € 100,00 di diritti di istruttoria al momento della presentazione della domanda di affrancazione e/o trasformazione.
Oggi esiste la procedura semplificata per ottenere l’affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione o locazione viene introdotta dalla D.A.C. n. 103 del 05.06.2020, al fine di definire i procedimenti per la rimozione dei vincoli e di snellire e velocizzare le attuali procedure amministrative.
Abbiamo aiutato molti nostri clienti a ritirare le Affrancazioni, propedeutiche alla stipula dei loro rogiti.
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