Quando generalmente si firma un contratto ,che sia di acquisto o di locazione si lascia una caparra in questo articolo vorremmo fare un pò di chiarezza su cos’è una Caparra Confirmatoria e che differenze ci sono da quella Penitenziaria.
La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili(l’una in sostituzione di un’altra) che, al momento della stipula di un contratto , una parte consegna all’altra, a testimonianza della serietà dell’accordo .
Essa assolve alla funzione di « cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento » sia all’una che dell’altra parte ;
La caparra confirmatoria è disciplinata, nel codice vigente, all’art. 1385 c.c. Se dunque si dà una caparra confirmatoria per un contratto di compravendita, qualora il contratto andasse a buon fine la caparra sarà trattata alla stregua di un anticipo sul prezzo di vendita del bene.
In caso di inadempimento, invece, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che esso sia imputabile al contraente che ha dato la caparra, ovvero a colui che l’ha ricevuta (art. 1385, comma 2, c.c.).
Alla parte non inadempiente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, alla quale si aggiunge, nella prima ipotesi, quella di ritenere la caparra e, nella seconda ipotesi, quella di esigere il doppio della caparra. In entrambe, però, la sua pretesa risarcitoria è limitata all’ammontare della caparra .
Allo stesso modo, la parte inadempiente non può dimostrare che il danno subito dal contraente receduto sia inferiore all’ammontare della caparra La parte non inadempiente può anche decidere di non esercitare il recesso, preferendo, piuttosto, chiedere l’esecuzione del contratto, oppure la sua definitiva risoluzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, comma 3, c.c) .
Appare chiaro che tre sono le funzioni cui la caparra confirmatoria è chiamata ad assolvere: garanzia, autotutela e predeterminazione del danno.
La caparra confirmatoria si distingue, pertanto, nettamente sia rispetto alla caparra penitenziale, che alla clausola penale.
È sufficiente osservare che, diversamente dalla prima, la caparra confirmatoria non costituisce un « corrispettivo del recesso », bensì, come detto, una « cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento »;
dalla seconda si distingue per il fatto che non pone un limite al danno risarcibile, potendo la parte non inadempiente recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere e trattenere la caparra ricevuta (ovvero esigere il doppio di quella prestata) a totale soddisfacimento del danno derivante dal recesso, senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo.
La Caparra penitenziale è la somma di denaro o la quantità di altre cose fungibili prestata al momento della conclusione del contratto, da valere quale « corrispettivo » del diritto di recesso pattuito in favore di una o di entrambe le parti (art. 1386 c.c.) data la caparra, i contraenti si riservano la scelta tra il recesso e l’adempimento.
Nel primo caso, il recedente perde la caparra data (o, se a recedere è la parte che l’ha ricevuta, deve restituire il doppio della caparra avuta); se, invece, il recesso non è azionato, la caparra deve essere restituita, salvo che abbia ad oggetto beni dello stesso genere della prestazione dovuta, ovvero che sia imputata alla prestazione dedotta in contratto.
La caparra penitenziale , quindi, a differenza della caparra confirmatoria, funziona « non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale »