Disponete di una casa eccessivamente ampia rispetto alle vostre attuali esigenze abitative? È possibile che i vostri figli si siano sposati e si siano trasferiti altrove e la casa comincia ad essere troppo impegnativa?
Per molteplici ragioni di carattere familiare, personale, o al fine di ottenere un vantaggioso investimento immobiliare, potrebbe rendersi necessario frazionare una residenza di considerevoli dimensioni in diverse unità immobiliari. La pratica edilizia che dovrà essere presentata al competente Ufficio Tecnico Comunale sarà, in genere, la C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Cosa significa frazionare?
Frazionamento immobile” è un termine tecnico utilizzato in ambito catastale e urbanistico per indicare la divisione di un’unità immobiliare in due o più unità distinte. Si contrappone all’accorpamento che, all’inverso, consiste nell’unione di entità distinte per crearne una più grande.
Cosa verificare
Quali sono le verifiche preliminari e il percorso da intraprendere per il frazionamento di una casa?
Oltre a condurre un’attenta analisi economica del progetto edilizio e delle sue prospettive future sul mercato immobiliare, dal punto di vista tecnico è necessario completare una serie di procedure amministrative per le quali è essenziale coinvolgere un professionista abilitato.
Per precauzione, si consiglia di consultare attentamente il Regolamento di Condominio per verificare che il frazionamento edilizio non sia vietato esplicitamente o soggetto a un’approvazione preventiva da parte del Condominio.
Successivamente, è fondamentale verificare presso le normative comunali se l’area del Piano Regolatore Generale su cui si trova l’immobile consente la suddivisione delle unità immobiliari e se esistono vincoli superiori da ottenere prima di avanzare con le richieste.
Comunicazione Inizio Lavori asseverata (C.I.L.A)
Ad ad oggi, la procedura per richiedere la suddivisione delle unità immobiliari è stata semplificata, consentendo di ottenere l’autorizzazione tramite la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), previo il pagamento esclusivo dei diritti di istruttoria comunale anziché degli oneri concessori come precedentemente richiesto prima dello Sblocca Italia. Questo cambiamento rappresenta un notevole vantaggio economico e semplifica le procedure per coloro che presentano la richiesta.
I lavori possono iniziare il giorno successivo alla presentazione della Comunicazione e devono essere completati entro tre anni. Al termine dei lavori edilizi, confermati mediante il deposito presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del collaudo e la fine dei lavori, è necessario presentare entro 15 giorni la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di Agibilità. Questo certificato multidisciplinare attesta che gli interventi soddisfano i requisiti di sicurezza, efficienza energetica, igiene sanitaria e impiantistica.
Si ricorda che in caso di ristrutturazioni edilizie significative o che coinvolgano più del 25% della superficie dell’involucro dell’immobile, è obbligatorio redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
In caso di frazionamento che comporti modifiche alle Tabelle millesimali superiori al 20% del valore proporzionale dell’unità immobiliare (L. 220/2012), sarà necessario procedere con la revisione a proprio carico.
Consigli
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